VANTAGGI FISCALI PER LE IMPRESE
Le imprese che effettuano delle donazioni alle ONLUS godono di particolari agevolazioni fiscali. Riportiamo un estratto della “Guida alle Erogazioni Liberali” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate nel proprio sito web:
“LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS.
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Più precisamente:
• ai fini della deducibilità dal reddito, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
• le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.
LA DETRAZIONE D’IMPOSTA SULLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS.
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.
Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati.
È necessario che le erogazioni siano effettuate tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito,
carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Attenzione: chi effettua una liberalità in denaro ad una ONLUS, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà
valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.
In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota
massima raggiunta dal contribuente.
LA DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE.
In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Quando si tratta di erogazioni liberali in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.
Le erogazioni liberali in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.
Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.
CESSIONI GRATUITE DI BENI DELLE IMPRESE.
Al fine di incentivare le erogazioni in natura, è prevista una particolare disciplina secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle ONLUS:
• cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa cedente. Si tratta di quei prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l’utilizzo (ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
• cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti, a condizione che:
– si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
– il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall’impresa per la realizzazione o l’acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità indicato nel paragrafo precedente (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato).
Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l’impresa cedente quanto la ONLUS beneficiaria, devono rispettare alcuni adempimenti.
COSTI DEL PERSONALE PER PRESTAZIONI EROGATE IN FAVORE DELLE ONLUS.
Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.
In pratica, è consentito alle imprese “dare in prestito” i propri dipendenti ad una ONLUS senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese”.